Il regime transitorio previsto per le controversie in materia di pubblico impiego con il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 provoca all’Italia due sentenze di condanna da Strasburgo.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, ieri, in relazione a fatti analoghi che hanno coinvolto una pluralità di ricorrenti, ha accertato una violazione dell’articolo 6 della Convenzione (equo processo) e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 relativo al diritto di proprietà (AFFAIRE STAIBANO ET AUTRES c. ITALIE). A Strasburgo si erano rivolti alcuni medici che avevano lavorato per oltre dieci anni nel Policlinico dell’Università Federico II di Napoli con un contratto a tempo determinato per un’attività remunerata “a gettone”. I contratti erano stati poi trasformati in contratti a tempo indeterminato ma i medici rivendicavano il versamento dei contributi previdenziali per il periodo lavorativo svolto. L’azione avviata dinanzi ai giudici amministrativi non aveva portato alcun riconoscimento del diritto in quanto il ricorso era stato dichiarato inammissibile per l’entrata in vigore del Dlgs n. 165. In pratica, i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgersi al giudice ordinario. Tuttavia, a causa del termine di prescrizione fissato in 3 anni avevano perso la possibilità di far valere le proprie ragioni. Che invece sono state prese in considerazione dalla Corte europea che ha ritenuto violato l’articolo 6 proprio a causa del breve termine di prescrizione che di fatto impediva l’accesso a un tribunale. Violato anche l’articolo 1 del Protocollo n. 1 con riguardo agli aspetti pensionistici anche perché le disposizioni interme hanno dato vita a incertezze interpretative, imponendo ai ricorrenti un carico eccessivo ed esorbitante. Ma non è finita qui perché la Corte europea si è riservata di decidere sulla corresponsione del risarcimento dovuto dallo Stato ai ricorrenti.
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