Supera il filtro di ricevibiltà il reclamo collettivo contro l’Italia depositato il 2 agosto 2014 dai giudici di pace italiani (reclamo n. 103/2013). Il Comitato europeo dei diritti sociali ha respinto tutte le obiezioni avanzate dal Governo italiano e ha dichiarato ricevibile il ricorso con decisione del 2 dicembre 2014, diffusa il 13 gennaio 2015 (CC102Admiss_en). Di conseguenza, adesso il Comitato dovrà decidere sul merito e, in particolare, sulla violazione, contestata dal ricorrente, ossia dall’Associazione nazionale dei giudici di pace, dell’articolo 12, par. 4, lett. b, della Carta sociale europea del 1961 modificata nel 1996 (ratificata dall’Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30), in base al quale gli Stati sono tenuti ad assicurare “l’erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti”. Il Governo contestava la possibilità per l’Associazione nazionale dei giudici di pace di presentare reclami in quanto non dotata di rappresentatività e poiché era assente un rapporto contrattuale tra la ricorrente e il Governo. Una tesi respinta dal Comitato che ha messo da parte ogni requisito di forma e, constatato il ruolo svolto in termini di rappresentanza dall’Associazione già sul piano nazionale, ha dichiarato ricevibile il ricorso, ribadendo, altresì, l’importanza di assicurare la libertà di associazione.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/giudici-di-pace-reclamo-al-comitato-europeo-dei-diritti-sociali.html
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