E’ entrato in vigore il 26 gennaio, il decreto legislativo 7 gennaio 2016 n. 2 con il quale è stata attuata la direttiva 2014/60/Ue relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento n. 1024/2012 (beni culturali). Al di là delle modifiche di carattere formale è da segnalare la sostituzione della nozione di bene culturale che deve essere inteso come un bene “che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo ai sensi dell’articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Il Dlgs n. 2/2016 modifica il 42/2004, introducendo un nuovo comma, il 2 bis all’articolo 76, al fine di prevedere che l’autorità centrale per le consultazioni e lo scambio di informazioni con altri Stati utilizzi il modulo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) stabilito nel regolamento n. 1024/2012 “specificamente adattato per i beni culturali”.
Prolungato da due a sei mesi il termine entro il quale lo Stato membro, a cui è stato notificato il ritrovamento di un bene culturale da parte di un altro Stato membro, è tenuto a verificare se il bene in questione costituisce un bene culturale (articolo 3, punto 3). E’ inoltre portato da uno a tre anni il termine entro il quale un Paese membro può chiedere davanti al giudice competente di un altro Stato membro la restituzione del bene uscito illegittimamente dal proprio territorio e ritrovato nel territorio di detto Stato. Come in precedenza, tale temine è calcolato a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell’identità del suo possessore o detentore (articolo 8, comma 1).
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