Con un ritardo di 7 anni, l’Italia recepisce, con il decreto legislativo n. 137 del 7 agosto 2015, la decisione quadro 2006/783/Gai del 6 ottobre 2006 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che avrebbe dovuto essere attuata entro il 4 ottobre 2008 (confisca). Il testo, adottato a seguito dell’inserimento della decisione quadro nella legge di delegazione europea 2013, individua come autorità competenti per la trasmissione e la ricezione della decisione di confisca e per la ricezione delle informazioni indicate all’articolo 22 della decisione quadro, il Ministro della giustizia. La decisione di confisca adottata in un altro Stato membro dovrà essere trasmessa, se la persona fisica o giuridica dispone di beni o di un reddito in Italia, con il relativo certificato, alle autorità italiane. In modo analogo alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo, il quale stabilisce che in relazione a 32 reati sia esclusa la verifica della doppia incriminazione, per i reati indicati all’articolo 3 del Dlgs n. 137 è predisposto un identico meccanismo quando nello Stato di emissione è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. E’ la Corte di appello del luogo in cui si trova il bene da confiscare o, se si tratta di una somma di denaro, quella del luogo in cui la persona dispone di beni o di reddito, a provvedere sulla richiesta di esecuzione. L’articolo 5 prevede le modalità di esecuzione del provvedimento, variabili tenendo conto della natura del bene oggetto di confisca. I motivi di rifiuto sono specificati all’articolo 6 e risultano analoghi a quelli dell’articolo 8 della decisione quadro anche se, in relazione al ne bis in idem, la norma italiana sembra avere una portata più limitata. Va ricordato che l’articolo 8 della decisione quadro è stato modificato dalla 2009/299/Gai del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/Gai, 2005/214/Gai, 2006/783/GAI, 2008/909/Gai e 2008/947/Gai, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.
Il Dlgs n. 137 stabilisce che, prima di rifiutare, la Corte di appello “deve consultare l’autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia”. Il capo III del Dlgs n. 137 disciplina l’esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall’autorità giudiziaria italiana negli Stati membri.
Sullo stato di attuazione della decisione quadro nell’Unione europea si veda il documento del Consiglio 7574/1/15 (nel rapporto manca l’Italia che non ha fornito i dati).
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