Rapporti tra decisioni quadro: una pronuncia della Cassazione

Sui rapporti tra decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’UE e la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri è intervenuta la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 20527 depositata il 19 maggio (Sentenza del 19 maggio 2014, n. 20527). La Suprema corte ha annullato la pronuncia della Corte di appello di Messina che aveva rifiutato la consegna di un individuo condannato  in Romania, applicando, però, la pena secondo i criteri dell’ordinamento rumeno. Per la Suprema Corte, considerando l’applicabilità della decisione quadro 2008/909 recepita in Italia con Dlgs 7 settembre 2010 n. 161, i giudici nazionali avrebbero dovuto provvedere a un adattamento della sentenza straniera per l’esecuzione in Italia, tenendo conto della sussistenza di una durata e di una natura della pena incompatibili con l’ordinamento italiano. Ad avviso della Suprema corte, che si è soffermata sul rispettivo campo di applicazione delle decisioni quadro e sui rapporti tra i due atti, le disposizioni introdotte con il Dlgs n. 161 ” si applicano ai casi previsti dall’art. 18, comma primo, lett. r), della legge n. 69 del 2005, qualora anche il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro”. Di conseguenza, è posto un reno al riconoscimento automatico proprio dei casi in cui risulta applicabile unicamente la disciplina sul mandato di arresto europeo e la Corte d’appello “è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e., secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 161 dl 2010, qualora intenda disporre l’esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell’Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) rifiutando la consegna ai sensi del su citato art. 18, comma primo, lett. r), l. n. 69 del 2005”.

 

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