Pubblicato il regolamento Ue sulle procedure d’insolvenza

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 141 del 5 giugno, il regolamento 2015/848 relativo alle procedure d’insolvenza (insolvenza) che entrerà in vigore, salvo per alcune disposizioni, il 26 giugno 2017 e che abroga il 1346/2000. Più tempo per l’istituzione dei registri fallimentari, considerando che l’articolo 24, paragrafo 1, che se ne occupa, avrà applicazione dal 26 giugno 2018. Per quanto riguarda l’indicazione delle procedure di insolvenza, ciascuno Stato ha provveduto a includerle nell’Allegato A, con particolare riguardo alle procedure che offrono una seconda chance. L’Italia ha indicato il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, gli accordi di ristrutturazione, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), la liquidazione dei beni. L’allegato D contiene una tabella di concordanza rispetto al precedente regolamento.

Tra le novità, come detto, oltre a quanto indicato nel precedente post (http://www.marinacastellaneta.it/blog/approvato-dalleuroparlamento-il-testo-definitivo-sulle-procedure-dinsolvenza.html), l’obbligo per gli Stati membri di attivare i registri fallimentari accessibili a creditori e giudici anche se domiciliati in altri Stati membri. E questo grazie all’interconnessione dei registri assicurata attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it). Il nuovo testo prova così ad armonizzare il settore dei registri fallimentari, cercando di superare le differenze esistenti tra i diversi Paesi membri. Con Stati, come la Francia, che non hanno registri e altri Paesi che prevedono l’inserimento di informazioni marginali.

Sulla base delle nuove regole, invece, ogni Stato membro dovrà istituire uno o più registri con informazioni immediatamente reperibili a partire dall’apertura delle procedure d’insolvenza. L’atto Ue individua una regola minima fissando le informazioni di base da inserire nei registri lasciando alle autorità nazionali la possibilità di prevedere l’inclusione di ulteriori dati come, ad esempio, le interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze. Tra le informazioni obbligatorie, oltre alla data di apertura della procedura, necessaria anche per regolare questioni di litispendenza, il tipo di procedura aperta, il giudice e il numero della causa, il fondamento giuridico che giustifica l’apertura della procedura, il termine per l’insinuazione dei crediti, la data di chiusura della procedura principale, il giudice competente per l’impugnazione. La pubblicazione delle informazioni nei registri non ha effetti giuridici diversi da quelli fissati dal diritto interno. Spetta poi agli Stati assicurare che le informazioni obbligatorie siano accessibili gratuitamente. Solo per i dati aggiuntivi gli Stati potranno prevedere una “tariffa di importo ragionevole per l’accesso ai documenti o alle informazioni”. Per quanto riguarda i dati relativi alle persone fisiche, che non esercitano attività imprenditoriale o professionale indipendente, gli Stati possono prevedere criteri di ricerca supplementari e subordinare l’accesso a una richiesta di un’autorità competente, così come alla verifica di un legittimo interesse. Tuttavia, il richiedente, che potrà avvalersi dei moduli disponibili nel portale europeo della giustizia elettronica, non sarà obbligato a fornire la traduzione dei documenti che giustificano la sua richiesta. Ruolo centrale, per il buon funzionamento del sistema, quello della Commissione europea che dovrà, con specifici atti di esecuzione, istituire un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari partendo, come porta di accesso, dal portale europeo della giustizia elettronica, con un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Va segnalato che, in fase sperimentale, sul portale sono già disponibili i registri di sei Stati che da luglio 2014 hanno dato il via all’iniziativa.

Il regolamento fa salvi i sistemi nazionali che prevedono un’annotazione in pubblici registri. Di conseguenza, se i beni immobili del debitore si trovano in uno Stato membro la cui legge prevede l’annotazione nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, l’amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato dovranno assicurare l’annotazione.

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