Dal 3 dicembre 2018 pienamente operative le nuove disposizioni che eliminano, in larga parte, il geoblocking. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L60 del 2 marzo è stato pubblicato, infatti, il regolamento 2018/302 del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (geoblocchi).
L’Unione europea prova così a rimuovere un ostacolo alla libera circolazione di beni e servizi, per rafforzare il mercato interno e vietare la prassi in base alla quale “i professionisti operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l’accesso alle loro interfacce online, come i siti Internet e le applicazioni, a clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere (una prassi nota come «blocco geografico»)”. Un limite applicato da molti siti web europei che incide negativamente sui diritti dei consumatori e sullo shopping online. E questo malgrado l’articolo 20 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno disponga che gli Stati membri assicurino che i prestatori di servizi stabiliti nell’Unione “non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza”. Il regolamento esclude i prodotti coperti da copyright come libri elettronici e musica, ma l’articolo 9 ha incluso una clausola di revisione che, in due anni, potrebbe portare a un ampliamento dell’ambito di applicazione del regolamento anche a questi settori.
Aggiungi un commento