Pubblicato il regolamento Ue su congelamento e confisca – On the EU Official Journal the new regulation on freezing and confiscation orders

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 novembre, L 303, il regolamento Ue n. 2018/1805 del Parlamento e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (confisca). Adottato il 14 novembre, il testo sarà applicabile dal 19 dicembre 2020, salvo l’articolo 24 attuato dal 18 dicembre 2018, al fine di consentire l’immediata notificazione alla Commissione, da parte degli Stati, delle autorità nazionali di emissione e di esecuzione (qui una sintesi dell’iter EPRS_BRI(2018)628225_EN). Il regolamento rappresenta un rafforzamento necessario per impedire il finanziamento di attività criminali attraverso il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in tempi rapidi. Proprio il fattore tempo era l’anello debole dei diversi atti sin qui adottati dall’Unione europea che, invece, attraverso procedure standard e documenti comuni a tutti gli Stati membri permetterà una maggiore rapidità nell’esecuzione dei provvedimenti. Anche per migliorare una situazione che desta allarme considerando che solo l’1,1% dei profitti da attività criminali nell’Unione europea è oggetto di confisca. Tra le priorità del nuovo testo l’indennizzo alle vittime sia sul fronte della restituzione dei beni congelati o confiscati sia per le somme di denaro in caso di vendita dei beni. Il sistema, nel segno della rapidità, prevede che un Paese membro che riceve un ordine di confisca dalle autorità di un altro Stato Ue dovrà procedere all’esecuzione del provvedimento entro 45 giorni, con tempi tagliati a 4 in casi di urgenza. La ratio di fondo è che i provvedimenti di altri Paesi sono equiparabili a quelli interni e, in linea con altri atti Ue, i provvedimenti di congelamento o di confisca sono eseguiti “senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni” e nel caso in cui siano inclusi nell’elenco dei reati secondo la legge dello Stato di emissione (art. 3). Proprio per accelerare le procedure saranno utilizzati moduli standard  e, quindi, i provvedimenti di congelamento e di confisca saranno trasmessi mediante un certificato comune a tutto lo spazio Ue (non partecipano, però, Irlanda e Danimarca). I motivi di non riconoscimento e di non esecuzione sono stabiliti rispettivamente per il congelamento e la confisca dagli articoli 8 e 19. La legge applicabile è quella dello Stato di esecuzione. 

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