Norme più rigorose per rafforzare i sistemi di lotta al riciclaggio e una nuova agenzia con sede a Francoforte. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, del 19 giugno, il pacchetto Ue per la lotta al riciclaggio composto da una pluralità di atti che cambieranno l’azione degli Stati membri nella lotta al riciclaggio. Si tratta, in particolare, del regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Regolamento 1624), applicabile dal 10 luglio 2027, salvo per quanto riguarda i soggetti obbligati di cui all’articolo 3, punto 3), lettere n) e o), ai quali si applica a decorrere dal 10 luglio 2029; del regolamento (UE) 2024/1620 che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (Regolamento 1620); del regolamento (UE) 2024/1623 che modifica il n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (Regolamento 1623), applicabile per alcune parti dal 9 luglio 2024 e per altre (la maggior parte) dal 1° gennaio 2025. Il quadro è completato da tre direttive: la 2024/1640 (sesta direttiva) relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la 2015/849 (Direttiva riciclaggio); la direttiva (UE) 2024/1619 che modifica la 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di Paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (Direttiva 1619), da recepire entro il 10 gennaio 2026 e la direttiva (UE) 2024/1654 che modifica la 2019/1153 per quanto riguarda l’accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione e le misure tecniche per facilitare l’uso delle registrazioni delle operazioni (Direttiva 1654), che dovrà essere recepita entro il 10 luglio 2027 (salvo per l’articolo 1, punti 4 e 5, il cui recepimento è rinviato al 2029). Un quadro, in particolare grazie ai regolamenti, che porta a un’armonizzazione esaustiva delle norme antiriciclaggio con alcune rilevanti novità. In particolare, sono stati individuati nuovi soggetti obbligati e sono stati coperti altri settori come quello delle criptoattività, dei soggetti che commercializzano beni di lusso e le società e degli agenti nel settore del calcio professionistico. Fissato, dal regolamento 2024/1624, il limite per i pagamenti in contanti a 10.000 euro e introdotta una cooperazione rafforzata tra FIU, Olaf e Procura europea. Inoltre, tale regolamento si occupa degli obblighi dei professionisti come notai, avvocati, altri liberi professionisti legali, revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari prevedendo anche alcune esenzioni dagli obblighi di trasmettere alla FIU o a un organo di autoregolamentazione “le informazioni ricevute da uno dei loro clienti o in merito a uno di essi nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o dell’espletamento della sua difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa l’attività di consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.
Rafforzati i poteri di contrasto: la direttiva 1654, ad esempio, dispone che “le autorità nazionali competenti designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva abbiano la facoltà di accedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) istituito a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1640 quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un’indagine penale relativa a un reato grave, inclusi l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine”. In aggiunta, la direttiva 1640, da recepire entro il 10 luglio 2027, dedica la sezione 4 alle sanzioni pecuniarie e amministrative.
Per quanto riguarda la nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che avrà poteri di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati ad alto rischio nel settore finanziario, il regolamento 2024/1620, in vigore dal 1° luglio 2025, dispone che essa ha sede a Francoforte e che avrà anche il potere di imporre sanzioni pecuniarie ai soggetti obbligati selezionati. Gli Stati saranno tenuti a attivare un punto di accesso unico con le informazioni provenienti da registri centralizzati dei conti bancari. Armonizzato anche il formato degli estratti conto bancari.
Aggiungi un commento