Pubblicato il pacchetto e-Evidence per accelerare l’accesso alle prove elettroniche nello spazio UE

Rafforzare la lotta alla criminalità e permettere l’utilizzo delle prove raccolte nello spazio Ue anche quando costituite da dati digitali. Con queste finalità, dopo 5 anni di negoziazione, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 luglio 2023, L 191, due atti: la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (direttiva prove) e il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (regolamento produzione prove).

La direttiva, che dovrà essere recepita entro il 18 febbraio 2026, come chiarito nel Preambolo, servirà ad evitare che gli Stati membri cerchino di colmare le lacune esistenti nell’ambito dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali imponendo obblighi nazionali diversi nei vari Stati perché ciò costituirebbe un ostacolo all’azione penale e anche alla libera prestazione di servizi nel mercato interno. La direttiva, così, contiene norme sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione “ai fini della ricezione, dell’ottemperanza e dell’esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali”, fermo restando la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti sul proprio territorio direttamente. L’articolo 3 stabilisce le regole per individuare gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali e l’articolo 4 prevede che gli Stati membri provvedano “affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel suo territorio notifichi per iscritto all’autorità centrale, designata a norma dell’articolo 6, dello Stato membro in cui il suo stabilimento designato è stabilito o il suo rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi”. Spetterà agli Stati individuare le sanzioni che devono essere proporzionate, dissuasive ed effettive.

Per quanto riguarda il regolamento 2023/1543, che si applica ai prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione, sono fissate le regole grazie alle quali un’autorità di uno Stato membro può, nell’ambito di un procedimento penale, emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione e ingiungere pertanto a un prestatore di servizi che offre servizi nell’Unione e che è stabilito in un altro Stato membro o, alternativamente, rappresentato da un rappresentante legale in un altro Stato membro, di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall’ubicazione dei dati.

È chiarito, anche in questo caso, che il regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali “di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio al fine di garantire che ottemperino a misure nazionali simili a quelle di cui al primo comma”. L’emissione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione può essere richiesta anche da una persona oggetto di indagini o imputata, o da un avvocato che agisce per suo conto “nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto processuale penale nazionale”. L’articolo 4 precisa che l’ordine europeo di produzione per ottenere dati relativi agli abbonati o per ottenere dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente, quali definiti all’articolo 3, punto 10), “può essere emesso solamente da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato o qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l’ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione”. 

L’applicazione del regolamento è prevista dal 18 agosto 2026.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *