A oltre dieci anni dall’entrata in vigore della Convenzione civile sulla corruzione del 4 novembre 1999, in vigore, per altri Stati, dal 2003, l’Italia ha proceduto a ratificare e a dare esecuzione con la legge 28 giugno 2012 n. 112 (LEGGE 28 giugno 2012) alla Convenzione del Consiglio d’Europa senza inserire modifiche o integrazioni. Grazie al Trattato, che entra a pieno titolo nell’ordinamento italiano, si rafforza il quadro delle azioni a tutela delle vittime che possono agire, con maggiori garanzie, per ottenere un risarcimento dei danni causato dalla corruzione. Se il danno è commesso da un funzionario pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni sarà lo Stato a doverne rispondere. Effetti anche sui contratti viziati da corruzione: l’articolo 8 della Convenzione impone la nullità di ogni contratto concluso sotto la spinta della corruzione. Per combattere efficacemente i fenomeni corruttivi, agendo dall’interno, è prevista un’ampia tutela per i dipendenti che, sulla base di ragionevoli sospetti, “denunciano fatti di corruzione alle persone o autorità responsabili”. La ratifica potrebbe anche essere l’occasione per un salto di qualità nella cooperazione internazionale tra Stati con strumenti più efficaci in materia di prove acquisite all’estero.
Già operativa in Italia la parte relativa alla compilazione dei bilanci e alla revisione dei conti e il monitoraggio da parte del GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) che, a marzo 2012, aveva evidenziato molti punti critici sulla lotta alla corruzione in Italia chiedendo l’introduzione del traffico di influenza come reato autonomo rispetto al millantato credito. Una lacuna colmata con la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione del 1999 che è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
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