Un migliore accesso ai dati di mercato per consentire un investimento consapevole. In questa direzione, è stata adottata la direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva mercati finanziari). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, dell’8 marzo 2024 la direttiva dovrà essere recepita entro il 29 settembre 2025.
Il quadro normativo Ue si arricchisce così di uno strumento che punta a rafforzare la trasparenza e la competitività internazionale dei mercati di capitali dell’Unione grazie all’obbligo di fornire agli investitori un migliore accesso ai dati di mercato e a un sistema che garantisce condizioni di parità. Nel Preambolo, si specifica che “la ricezione di dati di elevata qualità è della massima importanza per il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione e del mercato interno, e impone a tutti i contributori di dati e al fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione di timbrare i propri dati in modo sincronizzato e quindi di sincronizzare i propri orologi”. Il quadro normativo è anche composto dal regolamento (UE) 2024/791 di modifica del n. 600/2014 che porta all’estensione dell’obbligo che “ai sensi della direttiva 2014/65/UE si applica soltanto alle sedi di negoziazione e ai loro membri, partecipanti o utenti, agli internalizzatori sistematici, ai soggetti pubblicanti designati, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati e ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione”. La direttiva attribuisce competenze all’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) che sarà tenuta a elaborare, entro il 29 dicembre 2024, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di cui tener conto per stabilire e valutare l’efficacia della strategia di esecuzione degli ordini di cui ai paragrafi 5 e 7, tenendo conto del fatto se gli ordini sono eseguiti per conto di clienti al dettaglio o professionali. Nella direttiva, inoltre, è attribuita la delega per integrare la direttiva in esame con norme tecniche di regolamentazione.
Grazie al nuovo testo, gli Stati membri dovranno imporre alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione di prevedere “atti dispositivi destinati ad assicurare il soddisfacimento da parte loro dei requisiti in materia di qualità dei dati a norma dell’articolo 22 ter del regolamento (UE) n. 600/2014.”. Spazio, poi, a un rafforzamento della diffusione delle informazioni sui siti web, con particolare riguardo alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine.
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