Protezione diplomatica: libertà di scelta degli Stati.

Lo Stato è libero di decidere se agire in protezione diplomatica. Di conseguenza, tenendo conto di tale libertà nell’esercizio di un diritto che è proprio dello Stato, l’azione di risarcimento danni avviata da un’azienda che ritiene di avere subito danni a causa della mancata azione deve essere respinta. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2792/2014 depositata il 29 maggio (N. 08825_2007 REG.RIC.) scrivendo la parola fine a una controversia tra un’azienda e il Governo. L’azienda italiana aveva iniziato i lavori per un collegamento marittimo Savona-Tangeri ma, a causa di ostacoli frapposti dalle autorità marocchine, aveva dovuto interrompere l’attività. Con inevitabili danni patrimoniali. L’azienda aveva chiesto al Governo di istituire una commissione prevista in un accordo stipulato con Il Marocco proprio per tutelare l’azienda italiana, eventualmente applicando il principio di reciprocità nei confronti di aziende del Marocco. A fronte della decisione di non fare nulla, l’azienda aveva citato dinanzi al Tar il Governo ma, sia in primo sia in secondo grado, il ricorso era stato respinto. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21581 del 2011, aveva invece accolto il ricorso relativo all’assenza di tutela giurisdizionale del ricorrente e rimesso la questione al Consiglio di Stato. Che, però, ha di fatto confermato l’impianto dei giudici amministrativi. Questo perché non sussisteva alcun obbligo di istituire una commissione tecnica e non è affatto detto che l’indicata commissione avrebbe raccomandato di agire in protezione diplomatica. In ogni caso, anche se l’avesse fatto – osserva il Consiglio di Stato – il Governo sarebbe stato libero di seguire o no questo suggerimento proprio perché spetta allo Stato decidere se agire in protezione diplomatica. Per i giudici amministrativi, infatti, “sarebbe spettato poi ai titolari del relativo potere politico di decidere, in ragione degli esiti degli accertamenti porre in essere la relativa attività”.

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