Pronuncia della Corte di giustizia sulla portata della Carta dei diritti fondamentali

La Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 15 gennaio (Association de médiation sociale, C-176:12) interviene sulla portata della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. E lo fa con riferimento all’articolo 27 che assicura il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa, chiarendo che l’articolo in rilievo per produrre pienamente i suoi effetti “deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale”. La norma in esame – osserva la Corte – non conferisce ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale perché sono necessarie regole di dettaglio che la attuino. Di conseguenza, l’articolo 27 non può essere invocato per disapplicare una norma interna non conforme a una direttiva Ue. Detto questo, la Corte di giustizia riconosce alla parte lesa dalla difformità del diritto interno rispetto alla direttiva Ue la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito in linea con la sentenza Francovich del 19 novembre 1991 (C-60/90).

La controversia riguardava un’associazione impegnata nella mediazione sociale che riteneva di non dover applicare l’obbligo di inserire un rappresentante sindacale perché dal calcolo degli effettivi lavoratori dell’impresa dovevano essere escluse alcune categorie di lavoratori (come gli apprendisti) in base a quanto previsto dalla legge francese che aveva recepito la direttiva 2002/14 dell’11 marzo 2012 che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori. La Corte di giustizia boccia questa esclusione perché la direttiva non consente alle autorità nazionali di restringere in questa direzione l’ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia, poiché si tratta di una controversia tra privati, le associazioni sindacali non possono invocare direttamente la direttiva. Né, in questa direzione, soccorre l’articolo 27 che non è sufficiente a conferire diritti ai singoli invocabili sul piano nazionale e che non consente di procedere alla disapplicazione del diritto interno.

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