Professioni e proporzionalità: pubblicato il decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 142 del 16 ottobre 2020 con il quale è stata recepita la direttiva 2018/958 “relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”, il cui termine di recepimento era il 30 luglio 2020 (Dlgs proporzionalità). L’attuazione in Italia era stata già prevista con la legge n. 117/2019, di delegazione europea 2018 e ora l’Italia si è messa in regola. Il test di proporzionalità è così obbligatorio nei casi in cui siano adottate norme interne sulla regolamentazione delle professioni e questo anche quando il potere regolamentare sia attribuito a un determinato ordine professionale. Le nuove disposizioni si applicano a ogni intervento legislativo/amministrativo rivolto a limitare l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio e il test riguarda anche le modalità di esercizio di una professione, inclusa, quindi, la fase relativa all’uso dei titoli professionali. Il decreto legislativo, in ogni caso, al pari della direttiva, non incide sulla  competenza degli Stati membri sui sistemi di formazione professionale.

Precisato che le nuove disposizioni legislative o regolamentari  che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non possono introdurre discriminazioni dirette o indirette, l’articolo 4 indica i casi in cui talune limitazioni possono essere previste per motivi quali, tra gli altri, l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori.

Le autorità legittimate a emanare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative generali, inclusi gli ordini professionali saranno tenute a una valutazione ex ante di impatto della regolamentazione, prima di prospettare modifiche, utilizzando un questionario contenuto nell’allegato n. 1 al decreto legislativo. I soggetti regolatori dovranno poi trasmettere il provvedimento con la tabella prevista nel suddetto allegato, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che esprimerà un parere. Le autorità nazionali competenti, inoltre, saranno tenute a trasmettere le informazioni sugli interventi sottoposti al test di proporzionalità alla Commissione europea, attraverso la banca dati delle professioni regolamentate (articolo 8).

 

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