L’estensione degli effetti della consegna con riguardo al mandato di arresto europeo introdotto con la decisione quadro 2002/584/GAI recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri (poi modificata dalla n. 2009/299/GAI, recepita con legge n. 69/2005, modificata dal decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021) deve avvenire nel rispetto del contraddittorio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 26196 depositata il 3 luglio 2024 (26196).
La Corte di appello di Roma aveva dato il via libera all’estensione degli effetti della consegna di un condannato all’Autorità giudiziaria tedesca, in relazione a un mandato di arresto europeo esecutivo, includendo un altro reato. L’uomo, che era stato già consegnato alle autorità tedesche per il primo gruppo di reati, ha ritenuto illegittima tale estensione e si è così rivolto alla Cassazione. Prima di tutto, la Suprema Corte ha rilevato che la legge n. 69/2005, come modificata dal d.lgs. n. 10/2021, non contiene una disciplina espressa della procedura di estensione della consegna già eseguita in attuazione di un precedente mandato di arresto e, tuttavia, per il rilascio dell’assenso all’estensione della consegna per un reato diverso da quello per il quale il mandato di arresto è stato già eseguito, l’interessato ha diritto ad essere ascoltato nuovamente. È vero che la legge n. 69 non fornisce una disciplina espressa della procedura di estensione della consegna richiesta dallo stesso Stato membro che ha già emesso un mandato di arresto pure eseguito, ma l’interessato deve sempre essere sentito. In tali casi, nel silenzio della legge n. 69, bisogna applicare l’articolo 710 del codice di procedura penale, relativo alla procedura di estradizione in ragione del rinvio effettuato dall’articolo 39 della legge n. 69/2005, “quale norma di chiusura del sistema”. A ciò si aggiunga che la Corte Ue, in diverse occasioni, ha precisato che la persona consegnata “beneficia del diritto di essere ascoltata” e ha diritto ad avere piena cognizione della causa”. È così da escludere la legittimità di una procedura di estensione della consegna che prescinda del tutto dalle regole del contraddittorio “perché strutturalmente lesiva dei diritti di difesa della persona interessata che, invece, devono essere salvaguardati anche da parte dello Stato di esecuzione”. Di conseguenza, va imposta l’estensione della normativa in materia di estradizione, “nei limiti della sua compatibilità con la speciale disciplina del mandato di arresto europeo”. Pertanto, tenendo conto che la Corte di appello non aveva garantito il diritto del consegnato, la sentenza va annullata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
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