Nel segno di un rafforzamento della fiducia reciproca nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri, l’Unione europea ha adottato, il 22 maggio 2012, la direttiva 2012/13/Ue sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GUUE L 142, 1° giugno 2012, p. 1 ss., l_14220120601it00010010), che dovrà essere recepita entro il 2 giugno 2014. La direttiva impone alle autorità nazionali di fornire in forma scritta una comunicazione dei diritti a indagati e imputati, “indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza”. Per garantire uniformità negli Stati membri, è stato incluso nell’allegato alla direttiva un modulo che contiene un elenco minimo di diritti che può essere ampliato dai vari Stati membri i quali, però, non possono andare al di sotto della soglia minima fissata e questo anche nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (articolo 5). In particolare, la comunicazione deve “includere informazioni di base concernenti la possibilità di contestare la legittimità dell’arresto, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria laddove e nella misura in cui tale diritto esista nel diritto nazionale”. Obbligatorio, poi, fornire informazioni per preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento, con un accesso al materiale probatorio che dovrebbe avvenire in modo gratuito. Nel caso di sanzioni comminate da organi diversi da quelli giurisdizionali, come nel caso di infrazioni al codice della strada, la direttiva non sarà applicata.
L’atto Ue s’inserisce nell’ambito della tabella di marcia tracciata dalle istituzioni comunitarie per raggiungere l’obiettivo fissato nell’articolo 82, par. 2 del Trattato di Lisbona ossia l’attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati. In questo senso, nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto ai diritti consolidati nell’ambito della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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