Se l’estradizione per altri reati avviene dopo la pronuncia di condanna di primo grado il procedimento può andare avanti senza che possa essere opposta la violazione del principio di specialità. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 5816/17 depositata l’8 febbraio (5816). La vicenda riguardava il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva condannato due persone per detenzione e cessione di droga. Tra i motivi di ricorso la violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge n. 300/1963, per contrasto con il principio di specialità, considerando che uno dei condannati era stato estradato dall’Albania in esecuzione di altra pronuncia, situazione che avrebbe dovuto bloccare, per il ricorrente, il giudizio di appello. Una posizione che la Suprema Corte non ha condiviso in ragione del fatto che se al momento dell’estradizione in Italia è già stata pronunciata una sentenza di condanna in primo grado il giudizio deve proseguire, in linea con lo scopo stesso dell’articolo 14 che è quelo di interrompere la prescrizione. D’altra parte – osserva la Cassazione – questa soluzione “non è estemporanea nell’ambito dei rapporti estradizionali” ed è conforme all’istituto del mandato di arresto europeo. Così, il ricorso è stato respinto.
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