Primi chiarimenti sulla nozione di pregiudizio importante per i ricorsi a Strasburgo

Primo intervento della Corte europea sul nuovo articolo 35 introdotto dal Protocollo 14. Con la decisione del 1° giugno 2010 (ricorso n. 36659/04, Ionescu contro Romania,

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=870659&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

), la Corte ha fornito elementi decisivi per interpretare la nuova condizione che permette ai giudici internazionali  di dichiarare irricevibile il ricorso se chi agisce in giudizio «non ha subito alcun pregiudizio importante». Per Strasburgo, per valutare il pregiudizio importante, è necessario tenere conto dell’impatto monetario della questione alla base del ricorso perché, se si tratta di una causa che vede in gioco un importo di lieve entità, la Corte deve dichiarare il ricorso irricevibile, tenendo conto, altresì, non solo dell’entità dell’importo in sé, ma della situazione economica del ricorrente. La Corte ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso proprio perché non vi sono state  “ripercussioni importanti sulla vita personale” dell’individuo che si era rivolto a Strasburgo. Per la Corte, inoltre, non era necessario un esame nel merito per assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo, oltre alla considerazione che la questione era stata «debitamente esaminata da un tribunale interno» perché il ricorrente aveva potuto sollevare le questioni relative all’eventuale violazione dell’equo processo anche sul piano nazionale.

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