Con la prima sentenza sul regolamento 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, depositata il 7 novembre nella causa C-555/18 (C-555:18), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che l’articolo 4, punto 10, deve essere interpretato nel senso che un’ingiunzione di pagamento non esecutiva non rientra nella nozione di atto pubblico. E’ stato il Tribunale distrettuale di Sofia (Bulgaria) a sollevare la domanda pregiudiziale di interpretazione prima di risolvere la controversia tra un ricorrente che aveva presentato una domanda di ingiunzione di pagamento contro due debitori per un importo dovuto a titolo di acconto per un contratto preliminare di acquisto. Il giudice aveva emesso un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, ma le notifiche del provvedimento non erano state effettuate in quanto i debitori non si trovavano più nell’indirizzo indicato nel procedimento. Così, il creditore aveva chiesto l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti dei debitori in Svezia. Tuttavia, il Presidente della seconda sezione civile aveva rimandato indietro l’istanza in quanto riteneva che l’ordinanza iniziale di pagamento fosse un atto pubblico e, quindi, non si poteva avviare un nuovo procedimento. Di diverso avviso il giudice del rinvio che ha così formulato la domanda alla Corte Ue. L’obiettivo del regolamento n. 655/2014 – osservano gli eurogiudici – è funzionale a facilitare, attraverso la compilazione di moduli standard che il creditore è tenuto a utilizzare, l’adozione di provvedimenti di sequestro conservativo, proprio per non compromettere la successiva esecuzione sul credito. L’articolo 4 del regolamento, però, non chiarisce se le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e l’atto pubblico debbano avere forza esecutiva. Tuttavia, per la Corte, anche tenendo conto dell’oggetto e del contesto del regolamento, gli atti indicati devono essere esecutivi nello Stato membro di origine. Di conseguenza, un’ingiunzione di pagamento come quella del procedimento principale, che non è esecutiva, non rientra nella nozione di atto pubblico.
Per quanto riguarda la possibilità di considerare il procedimento ingiuntivo in corso come procedura di merito, Lussemburgo risponde positivamente perché, in base all’articolo 5, il regolamento adotta una nozione ampia di procedimento di merito includendo ogni procedimento funzionale ad ottenere “un titolo esecutivo per il credito sottostante, inclusi, ad esempio, i procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento”. Pertanto, il ricorrente non dovrebbe essere tenuto a proporre un’istanza diversa. In ultimo, la Corte Ue ha stabilito che l’articolo 45 del regolamento non comprende, nella nozione di circostanze eccezionali, le ferie giudiziarie.
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