La ratifica dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale è del 1999 con la legge n. 232 e successivi interventi con la legge n. 237/2012 e la n. 201/2021, ma l’Italia non è stata in grado, a differenza degli altri Paesi, di procedere a un adeguamento effettivo, di fatto impedendo che i crimini indicati nello Statuto possano essere sottoposti alla giurisdizione italiana. A fronte di questo grave vuoto e delle difficoltà giuridiche per l’Italia di adempiere alle richieste di cooperazione anche nella raccolta delle prove dei crimini commessi in Ucraina, la Ministra della giustizia Marta Cartabia ha istituito una Commissione per l’elaborazione di un progetto di Codice dei crimini internazionali presieduta dai professori Francesco Palazzo e Fausto Pocar (già Presidente del Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia), con la presenza, tra gli altri esperti, del giudice della Corte penale internazionale Rosario Aitala e dell’ex giudice della stessa Corte Cuno Tarfusser (qui la composizione completa, Decreto).
In tempi record, la Commissione ha presentato a fine maggio la relazione conclusiva (Relazione commissione crimini) che propone l’adozione di un codice di crimini internazionali, anche con l’introduzione di fattispecie di reato nuove come il genocidio culturale, che dovrebbero allineare l’Italia ad altri Paesi che hanno anche norme sulla giurisdizione universale, con la conseguenza che hanno già aperto inchieste per crimini per i fatti avvenuti in Ucraina.
La Commissione ha strutturato i lavori concentrandosi su sei temi come giurisdizione e competenza, istituti di parte generale, genocidio e crimini contro l’umanità, crimini di guerra e di aggressione, sanzioni e immunità. Punto di partenza, il principio di complementarità fissato dall’articolo 17 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale in base al quale la stessa Corte non ha giurisdizione se un crimine internazionale è oggetto di un procedimento penale statale, “salvo che la mancanza di un procedimento penale nazionale dipenda dall’assenza di volontà o dalla effettiva incapacità dello Stato di investigare e di procedere penalmente”.
Nella stesura dei crimini, la Commissione suggerisce di tenere conto anche delle norme delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli addizionali del 1977, nonché di eventuali altri crimini alla luce del diritto consuetudinario. Sono state individuate le pene edittali per i nuovi reati, ma senza disporre nulla sui limiti di accesso ai benefici penitenziari anche con riguardo all’art. 41-bis. Il testo si occupa poi della legge applicabile ai crimini internazionali con un rinvio all’art. 6 c.p. in applicazione del principio di territorialità e, nel caso di crimini commessi all’estero, del principio di punibilità incondizionata già presente nell’art. 7, n. 5 c.p., seppure con l’introduzione di un limite costituito dalla necessaria presenza in Italia dello straniero accusato del crimine. Sulla giurisdizione e la competenza, la scelta è andata alla Corte di Assise, preferita ai tribunali, con un un’unica deroga nel caso di minorenni. Ancora aperta, invece, la questione della giurisdizione sui crimini di guerra: la Commissione non ha raggiunto una posizione condivisa sull’attribuzione al giudice ordinario o a una giurisdizione militare. Scelta salomonica sull’immunità con la Commissione che ha seguito, da un lato, la strada dello sviluppo progressivo del diritto internazionale escludendo che l’immunità funzionale operi nel caso di crimini internazionali previsti dal Codice e, dall’altro lato, invece, ha escluso il venire meno dell’immunità personale. Nel Codice è stato poi introdotto l’istituto della responsabilità del comandante militare ed è stata presentata la proposta della responsabilità amministrativa da crimine internazionale per gli atti collettivi, con forme di responsabilità dell’ente per tenere conto del ruolo degli attori economici nella commissione dei crimini internazionali. D’altra parte, in questa direzione già si sono mossi tribunali nazionali di altri Stati come la Corte di appello di Parigi con la sentenza del 18 maggio 2022 con la quale la Corte ha confermato le accuse alla multinazionale Lafarge per complicità nei crimini contro l’umanità commessi dall’ISIS in Siria (qui una sintesi della pronuncia https://www.doughtystreet.co.uk/news/paris-court-appeal-confirms-charges-against-french-multinational-lafarge-complicity-crimes nonché https://www.france24.com/fr/vidéo/20220518-affaire-lafarge-en-syrie-la-cour-d-appel-de-paris-confirme-la-mise-en-examen-du-groupe).
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