Con la sentenza n. 21995, depositata il 3 settembre, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, torna sulla questione del pignoramento dei beni della Germania in Italia come risarcimento alle vittime dei crimini commessi dai Nazisti in Grecia, durante la Seconda guerra mondiale (cassazione). A rivolgersi alla Cassazione sono state le ferrovie tedesche che avevano impugnato una sentenza del Tribunale di Roma con la quale, accogliendo la richiesta dell’Autogestione regionale di Voiotia (Grecia), era stato ammesso il pignoramento sui beni delle ferrovie tedesche. Questo a seguito della delibazione della sentenza del tribunale di Livadia che aveva condannato la Germania a risarcire i familiari di 218 vittime della strage di Distomo, commessa dalla Wehrmachr nel 1944. La Cassazione ha respinto il ricorso delle ferrovie, permettendo così l’esecuzione sui beni delle ferrovie tedesche in Italia, anche con il pignoramento presso terzi (in questo caso le ferrovie italiane debitrici di quelle tedesche) perché il difetto di giurisdizione non può essere dichiarato dal giudice dell’esecuzione, ma dal giudice della controversia. Nella fase esecutiva, infatti, il giudice può accertare la legittimità dell’esecuzione, ma non la giurisdizione. Così, la Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, non ha analizzato eventuali violazioni dei parametri sovranazionali invocati dalle Ferrovie tedesche, ma ha ribadito il ruolo centrale della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale, arrivando alla conclusione che in presenza di un titolo esecutivo costituito con la delibazione di una sentenza straniera (in questo caso greca), la vittima può procedere all’esecuzione per ottenere il risarcimento se alcune questioni, come l’immunità dalla giurisdizione, vengono sollevate dinanzi al giudice dell’esecuzione. Con riguardo alla pronuncia della Consulta, la Cassazione ha precisato che i giudici italiani, sia quelli investiti del giudizio di cognizione sia quelli competenti in materia di esecuzione, “hanno il dovere istituzionale, in ineludibile ossequio all’assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta, di negare ogni esenzione da quella giurisdizione sulla responsabilità altrove riconosciuta”. Di conseguenza, è stato neutralizzato l’effetto della sentenza del 2012 della Corte internazionale di giustizia nel caso Germania contro Italia, con la quale la Corte dell’Aja aveva dato ragione a Berlino facendo prevalere la regola dell’immunità dalla giurisdizione per gli atti iure imperii, malgrado i crimini commessi dai nazisti. La vicenda era proseguita dinanzi alla Corte costituzionale che, attraverso i controlimiti, aveva fatto cadere lo scudo dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile nei casi di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, riconoscendo che le norme internazionali immesse nell’ordinamento italiano non sono sottratte a una verifica della compatibilità costituzionale, con la conseguenza che se la norma sull’immunità entra in conflitto con i diritti inviolabili dell’individuo va esclusa l’applicazione della norma internazionale. La Suprema Corte ha anche precisato che né la sentenza della Corte internazionale di giustizia, né la legge interna n. 5/2013, che aveva dato seguito alla pronuncia, possono “avere efficacia diretta sul procedimento esecutivo legittimamente azionato in base al titolo altrettanto legittimamente dichiarato esecutivo in Italia in forza di un provvedimento giurisdizionale non (ancora) attinto da censura”.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/il-parlamento-prova-a-dribblare-gli-effetti-della-sentenza-della-corte-costituzionale-n-238.html
Patrik Pappalardo
settembre 9, 2019Pregiata Prof Castellaneta colgo con entusiasmo ed ottimismo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione la quale con la sentenza soprarichiamata n. 21995 del 3 settembre ha confermato sulla base della giurisprudenza della illustrissima Consulta che le norme di diriitto internazionale sono soggette ad una compatibilità costituzionale quando sono confliggenti con lo Jus Cogens, quale la violazione dei diritti inviolabili dell’uomo. A mio modesto avviso in tale sentenza si ribadisce come la immunità dalla giurisdizione civile per la Germania non è operativa dinnanzi a responsabilità per crimini di guerra e contro l’umanità accertate davanti alla giurisdizione greca, una applicazione della prevalenza dello jus cogens su altre norme di diritto internazionale in tema di immunità anche nella fase esecutiva Distinti Saluti