La perdita del diritto di voto decisa nei confronti di un condannato che riceve anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è conforme alla Convenzione dei diritti dell’uomo. La Grande Camera della Corte europea dà il via libera alla legislazione italiana e ribalta il verdetto della Camera. Con la sentenza depositata il 22 maggio (Scoppola contro Italia, 3, n. 126/05,
Grande_Camera_AFFAIRE_SCOPPOLA _ITALIE), Strasburgo, in via definitiva, ha ritenuto che il sistema italiano che esclude dal voto chi ha ricevuto l’interdizione dai pubblici uffici non è una violazione dell’articolo 3, del Protocollo n. 1 che assicura il diritto a libere elezioni. Questo perché – osserva Strasburgo – la legislazione italiana lega il provvedimento alla gravità dei reati. La misura, infatti, non ha carattere generale e automatico e non è applicata in modo indiscriminato. Di conseguenza, è conforme alla Convenzione. Di diverso avviso era stata la Camera che, con sentenza del 18 gennaio 2011, a fronte del ricorso presentato da Scoppola, condannato a 30 anni per aver ucciso la moglie e alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, aveva ritenuto che l’esclusione dal diritto di voto fosse contraria alla Convenzione. Quel verdetto era stato impugnato dal Governo italiano dinanzi alla Grande Camera che ha dato ragione, con sentenza inappellabile, all’Italia. Prima di tutto, osserva Strasburgo, è vero che il diritto di voto è alla base della democrazia e non è un mero privilegio, ma non si tratta di un diritto assoluto perché gli Stati hanno un margine di apprezzamento in questo settore. Le limitazioni al diritto di voto, però, devono perseguire un fine legittimo e non devono essere sproporzionate. Prevedere come pena accessoria l’esclusione dal voto è certo un’ingerenza, ma è funzionale a rafforzare la responsabilità civica e il rispetto della legge da parte di chi commette gravi reati. La legge italiana, inoltre, non colpisce in modo indiscriminato, generale e automatico un gruppo di persone ossia coloro che scontano una condanna, ma collega la misura accessoria alla natura e alla gravità del reato, tenendo conto delle circostanze individuali. Non è poi necessario che sulla perdita del diritto di voto ci sia una decisione giudiziaria ad hoc .
La Corte ha anche divulgato una nota sull’incidenza della pronuncia nel Regno Unito che, dopo la condanna nel caso Greens, deve ancora procedere a modificare la legge interna come richiesto da Strasburgo (Implications of Scoppola (no. 3) Grand Chamber judgment 22.05.2012).
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