La Corte di appello di Bari, sezione civile famiglia, con sentenza del 27 aprile 2012 (doc231) ha stabilito che il diritto internazionale e il diritto Ue hanno rilievo nell’interpretazione di nozioni, quale quella di residenza abituale, anche nel caso di situazioni interne. Nel respingere il reclamo di una donna, madre di una bambina che si opponeva all’affido condiviso e aveva spostato la residenza della minore per sottrarre la competenza al tribunale di Trani, la Corte di appello ha chiarito che la nozione di residenza abituale deve essere individuata in base ai criteri forniti dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e dal regolamento UE n. 2201/2003 sulla competenza, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Per i giudici di appello, nei casi di cambiamento improvviso di residenza, strumentale unicamente a sottrarre la giurisdizione al giudice naturalmente competente è necessario avvalersi dell’articolo 10 par. 1 del regolamento 2201/2003 relativo al trasferimento illecito o mancato rientro del minore che attribuisce la giurisdizione all’autorità giurisdizionale dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento. Un criterio – precisa la Corte di appello – che deve essere applicato anche nelle situazioni interne.
La sentenza è di prossima pubblicazione su Guida al diritto con commento di Emilia Maria Magrone.
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