Competenza del giudice del luogo in cui le merci sono effettivamente consegnate. E’ questo il titolo di giurisdizione da applicare per le controversie in materia di vendite internazionali di beni mobili nello spazio Ue. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 11381/16 depositata il 31 maggio (11381_2016) che ha sottolineato gli effetti positivi dell’utilizzo di questo criterio per la prevedibilità nell’individuazione del giudice competente, con vantaggi in termine di certezza del diritto. La controversia riguardava un’azienda italiana che aveva ottenuto un’ingiunzione europea di pagamento dal Tribunale di Torino nei confronti della società tedesca che non aveva saldato il prezzo di alcune forniture e che si era opposta all’ingiunzione in linea con il regolamento n. 1896/2006 (modificato dal n. 936/2012), eccependo il difetto di giurisdizione dei giudici italiani a vantaggio dei tribunali tedeschi perché la consegna pattuita era avvenuta in Germania. I giudici italiani, sotto il profilo della giurisdizione, hanno dato ragione all’azienda tedesca, ma la società creditrice si è rivolta alla Cassazione.
La Suprema Corte non ha dubbi nell’affermare l’applicazione dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale sostituito, da gennaio 2015, dal n. 1215/2012 di analogo tenore. Di qui l’attribuzione della competenza al giudice del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, da intendere come il luogo di consegna materiale e non soltanto giuridico dei beni. D’altra parte, solo con la consegna effettiva l’acquirente “ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell’operazione di vendita”. E’ evidente che la scelta del regolamento di determinare la giurisdizione tra i diversi Stati membri secondo il luogo di consegna in base alle disposizioni di diritto sostanziale assicura un “alto grado di prevedibilità”. Si tratta – scrivono le Sezioni Unite – “di dati di immediata percepibilità e agevole identificabilità, molto prossimi all’obiettività” che, proprio nello spazio Ue, sono di fondamentale importanza. Non solo. La scelta di attribuire la competenza al giudice del luogo di consegna risponde ad un obiettivo di prossimità “grazie alla correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a decidere”, tanto più che il contratto di compravendita dei beni si conclude solo nel momento in cui i beni giungono a destinazione. Questo porta la Cassazione a condividere la posizione dei giudici di merito che avevano detto no alla competenza dei giudici italiani a favore di quelli tedeschi.
Respinta anche la possibilità di applicare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci del 1980, ratificata dall’Italia con legge n. 765/85. Il ricorrente ha invocato l’applicazione dell’articolo 31 della Convenzione che richiama la legge del luogo in cui il vettore prende in consegna la merce, ma la Cassazione ha respinto questa possibilità anche perché la norma, sulla quale prevale il regolamento, non serve per stabilire la giurisdizione, ma solo la legge applicabile.
L’unica possibilità per superare il titolo di giurisdizione fissato dal regolamento Ue è che le parti scelgano in modo chiaro e univoco il giudice competente. Situazione che, secondo la Suprema Corte, non si è verificata, con competenza, così, dei giudici tedeschi.
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