Per le traduzioni delle ordinanze sulle misure cautelari un’intepretazione secondo il diritto Ue

Non è necessaria la traduzione scritta dell’ordinanza applicativa della misura cautelare adottata dal giudice dell’udienza di convalida se lo straniero destinatario del provvedimento ha partecipato all’udienza con l’assistenza di un interprete. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, prima sezione penale, con sentenza del 20 novembre 2014 n. 48299, che fa il punto anche sull’interpretazione delle direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, recepita con Dlgs 32/2014  e della direttiva  2012/13/Ue sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, recepita con Dlgs n. 101/2014 (traduzione).

Nel caso di specie, un indagato per aver organizzato l’ingresso illegale in Italia di stranieri, a bordo di un gommone, sosteneva che dovesse essere annullata l’ordinanza applicativa della misura cautelare  perché non tradotta in una lingua a lui comprensibile. Per il ricorrente, infatti, l’articolo 143 del codice di procedura penale doveva essere interpretato alla luce dell’articolo 6 della Convenzione europea che assicura il diritto all’equo processo e delle direttive Ue sull’interpretazione e la traduzione dei procedimenti penali. La Corte, analizzate le direttive alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, condividendo la tesi di un’interpretazione ampia del diritto alla traduzione a vantaggio non solo degli imputati ma anche degli indagati, ha stabilito che l’indicato diritto si estende anche alla fase delle indagini preliminari, assicurando così il diritto all’interprete in tutte le fasi del procedimento. Chiarito questo, però, la Corte ribadisce che nei casi in cui all’indagato è assicurato l’interprete durante l’udienza della quale esiste un verbale scritto, non è necessario procedere poi alla traduzione degli atti successivi di convalida, visto che l’indagato ha ottenuto maggiori garanzie con il contraddittorio anticipato, giovandosi di un’accelerazione che sarebbe lesa dalla traduzione scritta dell’atto di convalida. Di qui il rigetto del ricorso.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/recepita-in-ritardo-la-direttiva-ue-sulle-traduzioni-nei-procedimenti-penali.html.

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