No a condoni se la Commissione europea ha stabilito che le esenzioni fiscali per i tributi non versati costituiscono un aiuto di Stato. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sezione tributaria (n. 8817, 1° giugno 2012 aiuti di stato), con la quale la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso una pronuncia della Commissione tributaria regionale di Trieste che sosteneva di non dover recuperare da una società i tributi non versati in ragione del condono e della cessata materia del contendere, ha stabilito che la normativa nazionale sulla prescrizione e sulla decadenza “deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora tale normativa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva”. Tanto più – osserva la Cassazione – che in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, “il compito delle autorità nazionali… consiste solo nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione” proprio perché non dispongono di alcun potere discrezionale.
Nella sua argomentazione, la Corte ha anche colto l’occasione per esprimere la propria visione sulla teoria dei controlimiti che “sembra oggi in aperta contraddizione con il concetto stesso di integrazione quale risulta attualmente anche in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia – che ha fornito prove sufficienti di tutela dei diritti fondamentali – e del richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, avente valore vincolante anche nei confronti delle istituzioni Europee, al punto che il conflitto tra diritto comunitario e diritto statale non sembra oggi più concepibile in uno spazio giuridico Europeo veramente integrato”.
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