Per impedire la consegna indispensabile un radicamento effettivo

Non può essere invocato il radicamento sul territorio dello Stato di esecuzione per opporsi alla consegna se manca lo svolgimento continuo di un’attività lavorativa sul territorio. La Corte di Cassazione, sezione penale feriale, con sentenza n. 37089/13 depositata il 10 settembre 2013 ha precisato i criteri necessari per invocare l’art. 18, lett. r) della legge 22 aprile 2005 n. 69 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri (MAE 2037089). Per la Suprema Corte, che ha respinto il ricorso presentato da un condannato destinatario di un mandato di arresto da parte delle autorità polacche per l’esecuzione di una sentenza definitiva, il ricorrente non poteva invocare l’art. 18, lettera r, della legge di attuazione della decisione quadro sostenendo semplicemente di aver vissuto in Italia dal 2007 perché, in base all’art. 18, per opporsi alla consegna è necessario provare il radicamento reale e non estemporaneo. Lo svolgimento di un periodo di tirocinio non consente di invocare l’indicato radicamento che può essere richiamato solo se nel Paese di esecuzione la persona interessata ha la sede principale se non esclusiva dei propri interessi affettivi, professionali  ed economici

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