Per il Tar disapplicazione diretta delle norme interne contrarie alla Convenzione europea

Fuga in avanti del Tar del Lazio che, con la sentenza 11984/2010 del 18 maggio 2010 ( http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2009/200901716/Provvedimenti/201011984_01.XML), si distacca dalla sentenza della Corte costituzionale n. 349/2007 e arriva alla conclusione che, grazie all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, qualora una norma interna risulti in contrasto con la Convenzione europea, il giudice interno deve disapplicare direttamente la norma dell’ordinamento nazionale. Una tale evoluzione, rispetto alla sentenza n. 349/2007 della Corte costituzionale, ha il suo fondamento – ad avviso del Tar Lazio – nella circostanza che il Trattato Ue ha disposto l’adesione alla Convenzione europea. Il riconoscimento dei diritti fondamentali come principi interni al diritto dell’Unione ha – come conseguenza – «che le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, venendo in rilievo l’ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all’obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione…». Pertanto, il Tar giunge alla conclusione di dover disapplicare direttamente l’articolo 57 DPR 327/01 per garantire l’applicazione «di uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed oggi trasfusi nel diritto dell’Unione europea».

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