Per gli swap giurisdizione italiana per i danni causati al Comune di Milano da banche estere

La Corte di cassazione, sezioni unite civili, fa chiarezza sull’individuazione del giudice competente in una complessa controversia che vede contrapposti il Comune di Milano e diverse banche estere incluse la J.P. Morgan. Con ordinanza n. 2926/2012 depositata il 27 febbraio 2012 (2926), la Suprema Corte, ammettendo la possibilità del Comune di Milano di esperire un regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5677/2009 del Tribunale di Milano, ha accertato la sussistenza della competenza del giudice italiano sia in base all’articolo 5, n. 3 del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia in forza, per alcune banche, dell’inclusione, tra le condizioni generali del contratto, di una clausola di proroga di giurisdizione che attribuiva la competenza a risolvere le controversie al Foro di Milano. Un istituto di credito, inoltre, aveva la sua sede a Milano, con la conseguenza dell’attribuzione della giurisdizione al giudice italiano in base all’articolo 2 e 60 del regolamento, trattandosi di convenuto persona giuridica con sede statutaria in Italia. Centrale, poi, l’articolo 5, n. 1 lett. b del regolamento che prevede come foro speciale quello del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, specificando che per la prestazione di servizi esso è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. In questo caso – precisa la Corte – l’indicato luogo è Milano proprio perché, in base al diritto Ue, l’attività di consulenza rientra nella prestazione di servizi. Nessun dubbio, quindi, sulla giurisdizione italiana.

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