Pensione di reversibilità con limite di età: nessuna violazione del diritto Ue

Il principio di non discriminazione in base all’età e al sesso non è violato se uno Stato Ue condiziona la concessione della pensione di reversibilità ai partner di unioni dello stesso sesso al fatto che l’unione sia stata registrata prima del compimento di sessant’anni. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 24 novembre (C-443/15, C-443:15) a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale del lavoro di Dublino alle prese con una causa avviata da un lettore del Trinity College di Dublino contro l’Università. Quest’ultima si era rifiutata di riconoscere il diritto del partner registrato a ottenere, in caso di morte del dipendente, la pensione di reversibilità a causa del fatto che l’uomo era andato in pensione prima del riconoscimento della sua unione civile da parte dell’Irlanda, possibile solo con la legge in vigore dal 2011. A ciò si aggiunga che in base alle regole del Trinity College la pensione di reversibilità è esclusa per gli affiliati che si sposano o contraggono un’unione civile dopo i 60 anni. Il Tribunale per le pari opportunità irlandese aveva respinto il ricorso del lettore che aveva impugnato la decisione dinanzi al Tribunale del lavoro. La Corte di giustizia dell’Unione europea, chiarito che la pensione di reversibilità prevista da un regime previdenziale professionale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 157 del Trattato di Lisbona che tutela il diritto alla parità di retribuzione, anche se non è erogata al lavoratore ma al suo superstite, ha stabilito che, in linea con la direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (recepita in Italia con Dlgs 216/2003), non si configura alcuna violazione del principio di non discriminazione in base all’orientamento sessuale perché l’Irlanda ha una legge sulle unioni civili che ha garantito il diritto alla pensione di reversibilità anche ai partner registrati superstiti, prevedendo il limite di età per tutti. E’ vero che questo limite, in via di fatto, va più a svantaggio dei lavoratori omosessuali che hanno potuto stabilizzare l’unione solo dopo l’entrata in vigore della legge, ma in base alla direttiva 2000/78 gli Stati hanno autonomia nella scelta delle legislazioni nazionali in materia di stato civile e nelle prestazioni da concedere. Questo vuol dire che gli Stati membri sono anche liberi di non prevedere effetti retroattivi per i diritti garantiti dalla legge sulle unioni civili. La Corte Ue ha anche escluso la discriminazione basata sull’età malgrado il regime previdenziale professionale subordini la pensione al fatto di aver contratto l’unione prima dei 60 anni.

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