A prima vista una vittoria per le aziende di trasporto. La Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, con la sentenza depositata il 7 novembre, nelle cause riunite da C-349/18 a C-351/18 (C-349:18), ha precisato che se un passeggero sale a bordo di un treno, senza biglietto, conclude un contratto di trasporto con l’azienda ferroviaria. E questo, però, comporta l’applicazione delle regole Ue sui diritti e gli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario, incluse le norme a tutela dei consumatori nei casi di clausole abusive. Il rinvio pregiudiziale è stato effettuato dal giudice di pace di Anversa chiamato a risolvere una controversia tra alcuni passeggeri che erano saliti a bordo di un treno, senza biglietto, in Belgio, rifiutandosi di pagare la maggiorazione prevista nel caso di “tariffa a bordo”. La società nazionale delle ferrovie belghe aveva citato in giudizio i passeggeri richiedendo i supplementi tariffari. Così, prima di risolvere il caso, il giudice belga ha chiesto aiuto alla Corte di giustizia dell’Unione europea la quale ha precisato la nozione di contratto di trasporto secondo il regolamento Ue n. 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. In particolare, considerando che l’accesso al treno era libero, tramite le porte di apertura del vagone, se il passeggero sale senza biglietto si ha una convergenza di volontà nella conclusione di un rapporto contrattuale, anche se non formalizzato dall’acquisto del biglietto che, quindi, non è un elemento indispensabile. Pertanto, al passeggero possono essere opposte le condizioni generali di trasporto previste dall’azienda. Precisata la nozione di contratto di trasporto, la Corte ha sottolineato che, in presenza di un rapporto contrattuale, va applicata anche la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori che, però, non va attuata se la clausola è parte delle condizioni generali di trasporto che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative le quali fanno parte di un equilibrio tra i contraenti che il legislatore nazionale ha ritenuto necessario prevedere e che il legislatore Ue ha esplicitamente preservato. Sul punto, la parola passa ai giudici nazionali i quali, però, dovranno verificare la presenza cumulativa sia del carattere legislativo o regolamentare sia dell’imperatività della disposizione, tenendo conto, inoltre, dell’obiettivo della direttiva 93/13 ossia la protezione dei consumatori dalle clausole abusive e che l’eccezione prevista per le regole che ripropongono disposizioni legislative o regolamentari imperative deve essere interpretata restrittivamente.
Se la clausola contrattuale fosse considerata come rientrante nel campo di applicazione della direttiva 93/13, il giudice nazionale dovrebbe disapplicarla in quanto abusiva, senza possibilità di rivedere l’importo della penale o il contenuto della clausola, ad eccezione dei casi in cui si potrebbe verificare, con l’invalidità della clausola, l’annullamento del contratto, situazione che, per gli eurogiudici, non sembra verificarsi in questi casi.
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