Partecipazione a un’organizzazione terroristica di matrice islamica: l’intenzione di partire per la jihad giustifica la misura cautelare

L’intenzione di partire per combattere “gli infedeli”, la vocazione al martirio, l’opera di indottrinamento sono elementi idonei a costituire gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare per il reato di partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (270-bis del codice penale). A patto, però, che sussista  un contatto operativo tra l’organizzazione terroristica e il singolo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 14503 del 29 marzo (14503) a seguito del ricorso sia del pubblico ministero sia dell’accusato di  partecipazione all’associazione denominata Isis, destinatario della misura cautelare decisa dal Gip e confermata, con alcune modifiche, dal Tribunale della libertà di Perugia. Prima di tutto, la Suprema Corte ha tracciato i cambiamenti in materia di terrorismo evidenziando che le nuove forme di manifestazione del terrorismo globale e specialmente del terrorismo islamista hanno fatto sì che “l’uso della parola, al di là del tema del contenuto apologetico, assume un ruolo – correttamente definito in dottrina – costitutivo”. Il Tribunale di sorveglianza aveva escluso troppo frettolosamente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, mentre la Cassazione, stabilito che si sono affermati principi giuridici in tema di reato associativo da interpretare in modo elastico, ha precisato i parametri da considerare per ammettere una misura cautelare nei confronti di individui accusati di partecipare a organizzazioni terroristiche internazionali di matrice islamica che “propongono una formula di adesione aperta”. Ed invero, per la Suprema Corte, non è indispensabile lo stabile inserimento nell’apparato dell’associazione, né l’attribuzione di specifiche funzioni perché è sufficiente che il partecipante si metta a disposizione della rete per attuare il disegno terroristico e che sia a conoscenza dei progetti criminosi.

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