Parlamento Ue sulla legge applicabile all’opponibilità ai terzi nella cessione dei crediti – EU Parliament on the law applicabile to the third-party effects of assignments of claims

Il Parlamento europeo ha approvato, il 13 febbraio, la risoluzione sulla proposta di regolamento relativa alla legge applicabile all’opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (P8_TA-Prov(2019)0086, cessione). Con l’obiettivo di ridurre l’incertezza giuridica nel caso di operazioni transfrontaliere in titoli e crediti, il testo, che non incide sulla direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria, su quella in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi e sul regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento dei titoli, si propone di assicurare norme uniformi sul conflitto di legge, per garantire la prevedibilità nell’individuazione della legge nazionale applicabile. La Commissione europea, nella sua proposta del 12 marzo 2018 (COM(2018)96), aveva sottolineato la necessità di impedire situazioni di incertezza della legge da applicare proprio perché ciò, in determinate situazioni come nei casi di insolvenza, potrebbe “comportare perdite inattese”. Il testo approvato dal Parlamento ha introdotto alcune modifiche funzionali a evitare che, nei casi di cessione transfrontaliera, sorgano problemi assenti nelle cessioni nazionali, aumentando, così, le operazioni transfrontaliere in crediti. Tra le modifiche introdotte rispetto al testo della Commissione, l’eliminazione del considerando n. 28 riguardante la flessibilità nella determinazione della legge applicabile all’opponibilità ai terzi e l’introduzione, nel considerando n. 29, di un principio nel caso di cessione di due crediti che acquistano efficacia nei confronti di terzi nello stesso momento, con la prevalenza della legge del Paese di residenza abituale del cedente. Gli eurodeputati sono intervenuti sul perimetro di applicazione del regolamento chiarendo che l’atto Ue dovrebbe essere applicato nei casi di conflitti di legge in cui si manifesta l’opponibilità ai terzi della cessione dei crediti in materia civile e commerciale “salvo nel caso di opponibilità al debitore dei crediti scaduti”. Fatte salve, poi, le regole Ue sulla tutela dei consumatori. Per quanto riguarda la legge applicabile, il Parlamento ha fatto propria la proposta della Commissione che individua la legge del Paese di residenza abituale chiarendo, però, che il momento da considerare è quello della conclusione del contratto di cessione e non, come nella scelta della Commissione, il momento della cessione. Il testo passa adesso al Consiglio.

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