Ordine di demolizione: non applicabile la prescrizione perché non è una sanzione penale

La Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 49331/15 depositata il 15 dicembre ha precisato, annullando l’ordinanza del Tribunale di Asti, che l’ordine di demolizione non ha natura penale e, quindi, non vanno applicate le regole sulla prescrizione fissate dall’articolo 173 del codice penale (49331). Nell’indicata ordinanza, i giudici avevano invece ritenuto, alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, dal caso Engel in poi, che l’ordine di demolizione era di natura penale. Una lettura sbagliata – scrive la Cassazione – secondo la quale il Tribunale ha trascurato l’ordinamento interno non considerando che l’ordine di demolizione  di un immobile abusivo serve a ripristinare lo stato del territorio nella sua originaria situazione. La demolizione, di conseguenza, ha una finalità ripristinatoria dell’originario assetto del territorio. Questa qualificazione – prosegue la Suprema Corte – non è in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo come si desume anche dal caso Sud Fondi contro Italia in cui è stato chiarito che la demolizione, a differenza della confisca, non è una pena perché tende unicamente alla riparazione effettiva del danno e non ha la finalità di punire. Quindi, la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale, ha natura amministrativa e ripristinatoria e non vanno così applicate le regole sulla prescrizione.

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