Sul rapporto tra regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis) e Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 19 settembre nelle cause riunite C-325/18 e C-375/18 (C-325:18), con la quale Lussemburgo ha anche precisato gli obblighi di notificazione nei procedimenti di esecuzione di sentenze di giudici di altri Stati membri.
La vicenda al centro del rinvio pregiudiziale riguardava due genitori inglesi i quali, per evitare provvedimenti di allontanamento dei figli, si erano trasferiti in Irlanda. Qui erano stati raggiuti da un’ordinanza di collocamento sotto tutela giudiziaria. L’agenzia per l’infanzia e la famiglia irlandese, dopo alcune visite ai minori, aveva deciso un affidamento temporaneo dei tre figli, organizzando incontri con i genitori. Tuttavia, l’Alta Corte irlandese aveva dato il via libera a una decisione di collocamento sotto tutela adottata dai giudici inglesi, che aveva portato al rientro dei minori nel Regno Unito. La vicenda giudiziaria era andata avanti e la Corte di appello irlandese, prima di decidere, ha sollevato alcune questioni pregiudiziali d’interpretazione alla Corte Ue.
Prima di tutto, Lussemburgo ha stabilito che la decisione adottata in Inghilterra, della quale era stato richiesto l’exequatur in Irlanda, riguardava il collocamento sotto tutela di minori e, quindi, questioni legate all’attribuzione o alla limitazione della responsabilità genitoriale, con la conseguenza che la fattispecie rientrava nell’ambito di applicazione materiale del regolamento Ue. Per quanto riguarda il rapporto tra tale regolamento e la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980, la Corte ha stabilito che il titolare della responsabilità genitoriale può presentare domanda di riconoscimento e di esecuzione in base al capo III del regolamento “di una decisione sulla potestà genitoriale e sul rientro di minori, adottata da un organo giurisdizionale competente a norma del capo II, sezione 2, del regolamento n. 2201/2003, anche se non ha presentato alcuna domanda di rientro fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980”.
Detto questo, la Corte è passata ad analizzare gli obblighi di notificazione relativi alla dichiarazione di esecutività della decisione. L’articolo 33 – osserva la Corte – prevede che il termine per proporre opposizione avverso una decisione di esecutività “inizia a decorrere dalla notifica di tale decisione”, senza precisare, però, “se l’esecuzione possa avvenire prima di detta notifica”. Ed invero, per la Corte, considerando che la funzione della notifica della decisione di exequatur è anche quella di tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione è chiesta, assicurando, ai fini probatori, il calcolo del termine di opposizione, è necessario che la parte interessata abbia conoscenza del contenuto della decisione attraverso, quindi, la notifica o la comunicazione. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non sussistevano particolari ragioni di urgenza. Pertanto, per la Corte, l’esecuzione della decisione è avvenuta in modo contrario all’articolo 33 paragrafo 1, letto congiuntamente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In ultimo, sempre con riguardo all’articolo 33, la Corte ha precisato che i termini per presentare opposizione non sono prorogabili.
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