Per migliorare il sistema di risoluzione delle controversie in materia fiscale e rispettare gli obblighi Ue, è stato adottato il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea”, in vigore dal 25 giugno (decreto legislativo). L’obiettivo è favorire il ricorso a strumenti alternativi rispetto a quelli tradizionali anche per assicurare una più rapida conclusione delle controversie. Il nuovo sistema funzionerà così: gli interessati potranno presentare un’istanza di apertura di procedura amichevole su una questione controversa all’Agenzia delle entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri coinvolti. Entro due mesi dalla data di ricezione delle comunicazioni si procederà alla notifica a tutte le Autorità competenti degli altri Stati membri. Nel caso in cui il soggetto interessato presenti un’istanza di apertura di procedura amichevole “su una questione controversa ai sensi del presente decreto legislativo, della Convenzione 90/436/CEE o di Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l’Italia è parte, viene dato seguito esclusivamente all’istanza presentata ai sensi del presente decreto legislativo”. L’Agenzia delle entrate, entro sei mesi, dovrà adottare una decisione sul merito accogliendo o respingendo l’istanza e dovrà procedere alla notifica del provvedimento ai soggetti interessati e alla comunicazione alle Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti. Spazio ad altre opzioni: le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, “in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. L’Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti procederanno a raggiungere un accordo sulle modalità di risoluzione della controversia entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie”. Le Autorità competenti possono optare per un’altra procedura come l’arbitrato.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/pubblicata-la-nuova-direttiva-ue-sulle-controversie-in-materia-fiscale.html
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