Obbligo di informazione sulla protezione internazionale agli stranieri che arrivano in modo irregolare nello spazio Ue

Le autorità nazionali sono obbligate a informare gli stranieri, che entrano illegalmente sul territorio italiano, della possibilità di richiedere la protezione internazionale. Se non lo fanno, il respingimento è illegittimo così come il provvedimento di trattenimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione civile – 1, con la sentenza n. 5926/15 depositata il 25 marzo (5926). La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano che era stato trattenuto nel centro di identificazione e di espulsione in vista dell’esecuzione del decreto di respingimento. Lo straniero aveva impugnato il decreto sostenendo di non aver ricevuto alcuna informazione sulla possibilità di richiedere asilo malgrado quanto previsto dalla direttiva 2013/32 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, che impone di informare gli stranieri giunti in modo irregolare sul territorio Ue delle procedure di protezione internazionale. La Cassazione, chiarito che la direttiva in esame non è stata ancora recepita e che il termine per l’attuazione non è ancora scaduto, ha però precisato che sussiste l’obbligo di informare gli stranieri malgrado ciò non sia previsto dalle norme nazionali. Questo perché è necessario procedere all’interpretazione conforme e costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tra l’altro – osserva la Cassazione – proprio nel caso Hirsi contro Italia, Strasburgo ha precisato che l’obbligo di fornire informazioni, la cui assenza è spesso un ostacolo all’acceso alle procedure di asilo, è sancito dalla Convenzione. Così, la Cassazione ha ritenuto il respingimento illegittimo in assenza del preventivo dovere d’informazione che ostacola l’esercizio tempestivo del diritto di richiedere la protezione internazionale, illegittimità che si riverbera anche sul provvedimento di trattenimento.

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