Per combattere la criminalità nello spazio Ue è indispensabile rafforzare lo scambio dei dati e facilitare la consultazione automatizzata dei profili DNA, dei dati dattiloscopici, di quelli relativi all’immatricolazione, delle immagini del volto e degli estratti del casellario giudiziale. In questa direzione è stato adottato il regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Prüm II), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L del 5 aprile 2024 (scambio dati automatizzati).
Il regolamento si applica alle banche dati istituite in conformità del diritto nazionale e utilizzate per il trasferimento automatizzato di: profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale e, conformemente, a seconda dei casi, alla direttiva (UE) 2016/680 o ai regolamenti (UE) 2018/1725, (UE) 2016/794 o (UE) 2016/679. Per quanto riguarda il DNA, il testo impone agli Stati membri, tenuti a individuare un punto di contatto, di mettere a disposizione dati indicizzati sul DNA ottenuti dalle loro banche dati nazionali del DNA ai fini delle consultazioni automatizzate da parte di altri Stati membri e di Europol. È stabilito che i dati indicizzati sul DNA siano trattati in conformità al regolamento e al rispetto del diritto nazionale applicabile al trattamento di tali dati. Inoltre, è previsto che la Commissione adotti atti di esecuzione per specificare le caratteristiche identificative del profilo DNA da scambiare. Il sistema, ai fini delle indagini penali, prevede che, “al momento della prima connessione al router tramite i loro punti di contatto nazionali”, gli Stati membri effettuino “una consultazione automatizzata confrontando tutti i profili DNA conservati nelle loro banche dati del DNA con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati del DNA di tutti gli altri Stati membri e con i dati Europol. Ogni Stato membro concorda bilateralmente con ogni atro Stato membro e con Europol le modalità di tali consultazioni automatizzate conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel presente regolamento”. Sono poi previste consultazioni automatizzate, nell’ambito delle indagini penali, tra i punti di contatto nazionali, necessarie per confrontare tutti i nuovi profili DNA aggiunti nelle rispettive banche dati nazionali che conservano i profili con i dati degli altri Stati membri e con quelli di Europol. Tra i dati che possono essere scambiati anche quelle relativi all’immatricolazione dei veicoli e quelli sulle immagini del volto di indagati, di condannati e, ove consentito dalla legislazione nazionale, delle vittime, provenienti dalle loro banche dati nazionali istituite per la prevenzione, l’indagine e l’accertamento di reati. È chiarito che i dati indicizzati sulle immagini del volto non contengono alcun dato aggiuntivo dal quale sia possibile identificare direttamente una persona. Per quanto riguarda gli estratti dal casellario giudiziale, gli Stati membri possono decidere di partecipare allo scambio automatizzato degli estratti. In questi casi sono tenuti a garantire la disponibilità di indici dei casellari giudiziali nazionali “contenenti serie di dati anagrafici di persone sospettate e condannate desunti dalle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati”.
L’articolo 42 dispone l’istituzione dell’indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS). Il regolamento, inoltre, fissa le regole (capo III, dall’articolo 35 e seguenti) relative all’architettura tecnica a partire dal router.
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