Nuove regole per l’accesso ai documenti della Corte Ue – New Rules on the public access to documents held by the EU Court of Justice

Regole chiare per l’accesso ai documenti della Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la decisione relativa all’accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell’Unione europea detiene nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 10 febbraio 2020, C45, p. 2 ss. e in vigore dall’11 febbraio, la Corte, al termine di una riorganizzazione amministrativa, ha fornito chiarimenti sull’iter che il richiedente deve seguire per ottenere i documenti, sostituendo le regole del 2016 (decisione Corte Ue).

Prima di tutto, Lussemburgo ha precisato che la decisione si applica a tutti i documenti redatti o ricevuti e in possesso della stessa Corte con riguardo alle funzioni amministrative, senza pregiudicare i diritti di accesso ai documenti detenuti dalla Corte in forza di strumenti di diritto internazionale. Ogni cittadino dell’Unione e ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro è titolare dell’indicato diritto di accesso. Sono previste alcune eccezioni legate alla pubblica sicurezza, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro, alla vita privata degli individui. Spetta poi alla Corte valutare altre esclusioni legate agli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, alle esigenze di proprietà intellettuale, alle procedure giurisdizionali e alle attività ispettive, inquirenti e di verifica. La procedura è semplificata anche grazie al web. La domanda, infatti, deve essere presentata utilizzando un modulo disponibile sul sito internet della Corte e va spedita per via elettronica (solo in casi eccezionali via posta o fax). Non è richiesta l’indicazione di motivazioni legate all’istanza. Entro un mese dalla registrazione, la Corte concede l’accesso al documento o indica i motivi del diniego. Per i documenti di terzi in possesso della Corte, quest’ultima dovrà ottenere il consenso del terzo interessato.

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