La cooperazione amministrativa nel settore fiscale va rafforzata e, in questa direzione, l’Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 ottobre (DAC8 cooperazione amministrativa). Le modifiche hanno al centro la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività nonché i ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi, ad alto patrimonio netto. Maggiore spazio, inoltre, agli obblighi di registrazione e di comunicazione. Come precisato dal Consiglio, la natura decentrata delle cripto-attività “ha reso difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi fiscali” ed è così necessario intervenire con una maggiore cooperazione amministrativa internazionale per la riscossione delle imposte. Per quanto riguarda le definizioni, si rinvia al regolamento sui mercati delle cripto-attività (MICA. Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/cripto-attivita-lunione-europea-interviene-con-un-quadro-normativo-armonizzato.html) nel quale sono incluse le cripto-attività emesse in modo decentrato, gli stablecoin, inclusi i token di moneta elettronica e alcuni token non fungibili. Oltre a un’estensione dell’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni, con obblighi rafforzati per i prestatori di servizi per le cripto-attività, è stato migliorato il numero di identificazione fiscale per aiutare le autorità fiscali a individuare i contribuenti e la correttezza nel versamento delle imposte. Inoltre, il Consiglio è intervenuto per modificare la direttiva 2011/16/UE alla luce della sentenza dell’8 dicembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-694/20. Pertanto, è chiarito che le regole della direttiva non possono essere interpretate nel senso di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, nei casi in cui sia esonerato dall’obbligo di comunicazione a causa del segreto professionale cui è tenuto, “di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che spettano a tale intermediario”. In ogni caso, l’avvocato deve notificare “senza indugio al proprio cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano”.
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