La Corte di giustizia Ue ha adottato una nuova nota informativa riguardante le domande di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici nazionali, che va a sostituire quella del 2009 (rinvio pregiudiziale). La necessità di questa nuova nota, a meno di due anni dall’adozione della precedente, è dovuta all’esigenza di chiarire le regole a tutela della privacy dei soggetti coinvolti nella causa di cui è competente il giudice nazionale. Spetta a quest’ultimo – ha precisato la Corte Ue – procedere a garantire l’anonimato delle parti. Nessun obbligo, quindi, sui giudici di Lussemburgo che riprendono i dati contenuti nelle domande del giudice del rinvio che, evidentemente, anche nei rinvii pregiudiziali dovrà rispettare le norme interne in materia di anonimato negli atti giudiziari (par. 25).
Nell’ottica, poi, di tagliare i tempi e per garantire celerità nell’analisi delle domande pregiudiziali d’urgenza, il giudice nazionale dovrà presentare una domanda “scevra di ambiguità” e dovrà richiamare in modo espresso, per agevolare il lavoro dei giudici Ue, l’articolo 104 ter del regolamento di procedura.
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