La Corte suprema inglese interviene nuovamente sull’applicazione del mandato di arresto europeo. E lo fa con una sentenza resa il 20 novembre volta a stabilire l’obbligo, per la corretta applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri, di interpretare la nozione di autorità giurisdizionale secondo l’ordinamento dell’Unione e non dei singoli Stati membri (UKSC_2012_0245_Judgment). Anche sulla base del precedente relativo al caso Assange e tenendo conto della necessità di non applicare in modo difforme tra gli Stati membri dell’Unione europea le nozioni proprie della decisione quadro, situazione che comprometterebbe il principio del mutuo riconoscimento, la Corte suprema ha ritenuto che si può considerare emesso da un’autorità giurisdizionale un mandato di arresto trasmesso dal Ministro della giustizia se quest’organo politico svolge unicamente una funzione di “endorsement” del provvedimento emesso da un’autorità giurisdizionale.
Nei casi in esame, il Ministro della giustizia lituano aveva emesso due mandati di arresto ai fini dell’esecuzione della pena per due cittadini così come aveva fatto, per un altro condannato, il Ministro della giustizia estone. I destinatari del mandato di arresto avevano impugnato la decisione ritenendo che i Ministri della giustizia non potevano essere considerati come autorità giurisdizionale ai sensi della decisione quadro. Per la Corte suprema, nel primo caso, il mandato di arresto poteva essere qualificato come provvedimento emesso da un’autorità giurisdizionale poiché il Ministro della giustizia aveva dato seguito alla richiesta del mandato di arresto proveniente dall’organo giurisdizionale responsabile della condanna. In pratica, se il Ministro emette il mandato di arresto su richiesta dell’autorità giurisdizionale nazionale, adempiendo a un obbligo, il mandato di arresto è valido. Non così se il Ministro, come nel caso estone, adempie a una richiesta delle autorità carcerarie che non possono essere considerate come organo giurisdizionale in base al diritto dell’Unione, senza che abbia rilievo una diversa qualificazione sul piano interno.
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