Con una tempistica che, ad essere buoni, è inopportuna, mentre in Italia (Europa/Unione europea) è in corso una gravissima emergenza sanitaria, arriva dalla Corte di giustizia Ue la sentenza del 12 marzo 2020 (causa C-576/18, C-576:18), con la quale Lussemburgo ha condannato l’Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie per non aver recuperato aiuti illegittimamente concessi al settore alberghiero in Sardegna (articolo 260 par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). La Corte ha stabilito che l’Italia è tenuta a versare una somma forfettaria di 7.500.000 euro e una penalità giornaliera di 80.000 euro. La Corte riconosce gli sforzi dell’Italia nel recupero degli aiuti, procedendo ad attenuare l’ammontare di entrambe le sanzioni richieste dalla Commissione, ma in mancanza di un recupero integrale degli aiuti procede ad infliggere le sanzioni all’Italia, dando seguito alla prima sentenza di accertamento dell’infrazione del 29 marzo 2012 (causa C-243/10) con la quale gli eurogiudici avevano stabilito che l’Italia era venuta meno agli obblighi fissati negli articoli 2 e 3 della decisione 2008/854/CE per non avere medio tempore adottato i provvedimenti richiesti dalla Commissione europea. Con la sentenza del 12 marzo 2020 (era proprio impossibile rinviare almeno il deposito?), la Corte ha rigettato la richiesta dello Stato che aveva proposto una penalità degressiva. Eppure, la Corte ha sottolineato «il notevole stato di avanzamento del recupero degli aiuti controversi, [per cui] la Repubblica italiana sarà [certamente] in grado di dare completa esecuzione [alla sentenza], entro tempi brevi» (punto 160).
Sarebbe bastato poco, quindi, per andare incontro a uno Stato la cui popolazione (cittadini europei) è gravemente colpita dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Non sfuggirà a Lussemburgo, infatti, che tutte le amministrazioni nazionali e l’intera popolazione stanno lottando per fronteggiare la drammatica emergenza in corso. La Commissione – a questo punto – dovrebbe tener conto della difficoltà, rectius impossibilità temporanea per lo Stato di porre fine all’infrazione e congelare la richiesta di pagamento della penalità sino alla fine del periodo di lockdown. Tenendo a mente che non si può trattare una situazione eccezionale, mai vissuta dopo la Seconda guerra mondiale nell’intero continente europeo, come una qualsiasi altra situazione.
Ne va dell’immagine, per la verità sempre più appannata, dell’intera Unione europea.
Aggiungi un commento