Nessun ostacolo al riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione di un bambino da parte di una cittadina italiana non sposata. Il Tribunale di Caltanisetta, con sentenza depositata il 18 luglio 2011 (adozione), ha consentito la dichiarazione di riconoscimento del provvedimento straniero che non ha però effetto legittimante, ma produce unicamente gli effetti dell’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44 della legge 184/1983. Per il Tribunale, che riprende le conclusioni della Corte di cassazione (I sezione civile) rese nella sentenza del 14 febbraio 2011, n. 3572 (si veda il post del 23 febbraio), è ammissibile il riconoscimento del provvedimento che riguarda l’adozione da parte di una donna italiana, single, residente da tempo all’estero che ha adottato un bambino in stato di abbandono nel Paese di origine del minore, senza però gli effetti dell’adozione legittimante. Tra la cittadina italiana e il minore – sottolinea il Tribunale – si è instaurato “un consolidato e significativo legame genitoriale da un punto di vista affettivo, educativo, relazione, sociale e di esclusivo accudimento e crescita del minore da parte dell’adulto”. Di qui la necessità di tenere conto dell’interesse del minore anche in base alla Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 e dichiarare l’efficacia in Italia del provvedimento straniero.
Si ringrazia Guida al diritto per la sentenza.
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