No alla responsabilità oggettiva di un portale di news per commenti sguaiati

E’ contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo la condanna per diffamazione di un portale di news che pubblica, senza filtro, commenti ritenuti volgari. Per Strasburgo, che si è pronunciata nel caso Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt, condannando l’Ungheria per violazione dell’articolo 10 che assicura il diritto alla libertà di espressione (CASE MAGYAR), ai portali di news si applicano le regole in materia di libertà di stampa, anche quando si tratta di commenti di terzi, tenuti unicamente alla registrazione, non controllati attraverso un sistema di filtro. Questi i fatti che hanno spinto i ricorrenti condannati a incamminarsi sulla strada per Strasburgo. Alcuni utenti avevano pubblicato, sul sito di un portale di news e di un ente di autoregolamentazione dei prestatori di servizi di contenuti internet, alcuni commenti critici nei confronti di alcune società di annunci immobiliari le quali, poi, avevano citato in giudizio le società che avevano pubblicato i commenti, malgrado un portale avesse rimosso le espressioni ritenute volgari. Le società che avevano pubblicato i commenti erano state ritenute responsabili di diffamazione. Per Strasburgo, una conclusione contraria alla Convenzione europea tanto più che i giudici nazionali hanno trascurato di considerare la giurisprudenza della Corte in materia di libertà di stampa, che va applicata anche se il portale non è l’editore dei commenti. Di conseguenza, i portali godono di un’ampia libertà, pur nel rispetto di responsabilità e doveri propri degli editori, che va limitata unicamente nei casi di hate speech e incitamento alla violenza, come già stabilito nel caso Delfi contro Estonia. E’ vero che i commenti di alcuni utenti contenevano frasi volgari – certo non protette dall’articolo 10 – ma la singola frase non può essere decisiva nella valutazione sulla diffamazione. D’altra parte, lo stile è un elemento della comunicazione come forma di espressione e, quindi, di per sé protetto dall’articolo 10 tenendo conto per di più delle peculiarità della comunicazione via web. In ogni caso, l’attività del portale, che mette a disposizione il proprio spazio a terzi consentendo commenti sul sito, rientra tra le attività giornalistiche e, quindi, si deve applicare il principio fissato da Strasburgo in base al quale non è possibile punire un giornalista per aver disseminato dichiarazioni di altri, in modo analogo a quanto avviene per interviste riprodotte sulla carta stampata o in televisione. Senza trascurare la circostanza che se si pongono troppi oneri di controllo è evidente il rischio di una restrizione alla libertà di informazione su internet. I giudici nazionali, inoltre, – osserva la Corte – prima di procedere a condannare per diffamazione devono anche considerare il comportamento di chi si ritiene diffamato che, nel caso in esame, non aveva chiesto la rimozione dei contenuti volgari dai siti.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/responsabilita-del-portale-di-news-per-i-commenti-degli-utenti-conforme-alla-cedu.html

3 Risposte

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *