Nessuna violazione della presunzione d’innocenza per le conferenze stampa su inchieste in corso

Conferenze stampa su indagini in corso sdoganate a Strasburgo. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con decisione del 14 gennaio (ricorso n. 13139/08, decisione) ha respinto il ricorso contro l’Italia presentato da un cittadino, professore in un liceo, accusato di essere il leader di una setta satanica. Il pubblico ministero aveva ordinato perquisizioni nell’abitazione del ricorrente e aveva convocato una conferenza stampa, seguita dai principali giornali locali. Nei giorni seguenti erano apparsi articoli sulla vicenda. Nel 2008 il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione del procedimento perché mancavano prove sufficienti. La domanda era stata accolta dal gip. Così, il ricorrente aveva avviato azioni per diffamazione contro alcuni giornali. Il ricorso alla Corte europea è però diretto ad accertare una violazione dell’articolo 6, par. 2 della Convenzione che assicura il diritto alla presunzione d’innocenza a suo dire violata dalla conferenza stampa tenuta dagli inquirenti. Una tesi non accolta dalla Corte che ha dichiarato il ricorso infondato. Durante la conferenza stampa, sottolinea Strasburgo, che si è basata su quanto riportato dai quotidiani, il ricorrente non era stato descritto come colpevole. Negli stessi scritti dei giornalisti era stato sempre usato il condizionale e si indicava che il ricorrente era il “presunto” leader della setta. Un quotidiano aveva anche riportato che il magistrato coordinatore dell’inchiesta aveva evidenziato l’assenza, al momento della conferenza, di elementi di prova sufficienti ad accertare la colpevolezza e un altro giornale aveva riprodotto anche elementi a suo favore, tra i quali una nota positiva dei carabinieri. Di conseguenza – conclude la Corte europea – le autorità nazionali non hanno violato il diritto alla presunzione d’innocenza del ricorrente. Pertanto il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 8 relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, la Corte ha ritenuto che, tenendo conto della circostanza che i procedimenti per diffamazione sono ancora in corso di svolgimento, non è stata rispettata la condizione del previo esaurimento dei ricorsi interni. Inevitabile, però che le affermazioni della Corte siano prese in considerazione nei procedimenti nazionali in corso per diffamazione anche alla luce del fatto che i giudici internazionali hanno formulato giudizi positivi, riguardo al rispetto della presunzione di non colpevolezza, sull’operato dei quotidiani.

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