Nei casi di sottrazione internazionale di minori il giudice competente non è obbligato ad ascoltare i minori se ciò non risulta opportuno anche in ragione della tenera età dei bambini. La Corte di cassazione, I sezione civile, con sentenza n. 3540/14 del 14 febbraio (sottrazione) ha precisato non solo l’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980 e del regolamento UE n. 2201/2003 sulla competenza, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, ma ha anche delineato i contorni dell’obbligo di sentire i minori con riferimento all’articolo 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo.
Nel caso all’attenzione della Cassazione un padre aveva prelevato i due figli minori affidati alla madre residente in Grecia e li aveva condotti in Italia per le vacanze. Decorso il periodo di ferie, aveva deciso di non restituire i minori. Di qui la necessità di applicare la Convenzione dell’Aja, senza che possa aver rilievo la pronuncia del Tribunale di Corfù sull’affidamento dei minori al padre deciso dopo quello dei giudici italiani. Le censure avanzate dal genitore – osserva la Suprema Corte – sono infondate in quanto la Convenzione dell’Aja mira ad assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti, salvo nei casi di rischi gravi per il minore o nel caso in cui sia lo stesso minore che si opponga. Ma questo nei casi in cui egli abbia raggiunto “un’età e un grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione”. Ora, poiché non è stata fornita alcuna prova sull’esistenza di rischi per il minore e poiché non sussisteva un’apprezzabile capacità di discernimento del minore bene hanno fatto i giudici di merito a disporre il rientro del minori senza necessità di ascoltarli.
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