E’ conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo la decisione dei tribunali nazionali che consentono il ritorno del minore illecitamente sottratto nello stato di residenza dopo aver accertato che non sussistono rischi per il bambino. La Corte europea, con decisione del 4 giugno (M.R. e L.R. contro Estonia, n. 13420/12, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=909091&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649), ha dichiarato irricevibile il ricorso di una donna estone e di sua figlia le quali sostenevano che l’Estonia, a causa delle decisioni dei suoi organi giurisdizionali di far rientrare in Italia (luogo di residenza prima dell’allontanamento) la figlia, avesse agito in modo contrario all’articolo 8 della Convenzione che garantisce il rispetto della vita privata e familiare.
Per la Corte, precisato che i giudici nazionali nell’applicazione della Convenzione dell’Aja sono tenuti a rispettare la Convenzione europea, nel caso di specie non vi era stata alcuna violazione perché i tribunali interni avevano valutato gli elementi di fatto (senza procedere in modo automatico) e stabilito che non sussisteva un rischio per il minore. Una garanzia, poi, – ha osservato Strasburgo – è costituita dalla circostanza che l’Italia ha ratificato la Convenzione europea e che, quindi, terrà conto del diritto della madre ad avere rapporti familiari con la figlia.
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