Nei casi di maternità surrogata no al limite dell’ordine pubblico se contrasta con l’interesse superiore del minore

La misura dell’allontanamento del minore da una coppia che ha fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero è contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E’ quanto stabilito dalla Corte di Strasburgo nella sentenza depositata oggi, adottata a maggioranza con il voto contrario di due giudici, con la quale l’Italia è stata condannata per violazione dell’articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare (25358:12). A rivolgersi a Strasburgo è stata una coppia che, dopo aver tentato varie volte di avere un figlio attraverso la fecondazione in vitro, si era recata in Russia e aveva fatto ricorso alla maternità surrogata, consentita in quel Paese. Il bimbo era stato registrato come figlio della coppia ma, rientrati in patria, i due ricorrenti, che non avevano un legame biologico con il bimbo, non erano riusciti ad ottenere la trascrizione dell’atto di nascita nell’ufficio di stato civile. Il consolato italiano aveva trasmesso un atto con il quale segnalava che nel fascicolo sulla nascita del bambino erano presenti dati falsi. In Italia era stato avviato un procedimento penale per alterazione dello stato civile e su richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso era stato aperto un  procedimento di adozione del bimbo che doveva essere considerato in stato di abbandono. Ogni tentativo della coppia di bloccare il provvedimento di allontanamento del bambino era stato respinto. Di qui il ricorso a Strasburgo che ha dato ragione alla coppia riguardo alla contrarietà del provvedimento di allontanamento del bimbo, pur non disponendo la restituzione del bambino, che ormai aveva una relazione con un’altra famiglia nella quale era stato inserito. La Corte, chiarito che l’articolo 8 include il diritto alla vita privata, considerando anche i legami propri delle famiglie di fatto, ha rilevato che il tribunale per i minorenni aveva dato molta importanza alla situazione di illegalità derivante dal ricorso alla maternità surrogata. Tuttavia, ad avviso di Strasburgo, il riferimento all’ordine pubblico invocato dalle autorità italiane non può essere considerato come una carta in bianco che consente l’adozione di ogni misura. Questo perché, prima di tutto, va tenuto conto dell’interesse superiore del minore che incombe sullo Stato indipendentemente dalla natura del legame parentale, genetico o di altro genere. La misura dell’allontanamento – osserva la Corte – è un provvedimento estremo da applicare solo nei casi in cui c’è un pericolo immediato. In caso contrario, sarebbe danneggiato il bambino per il solo fatto che i genitori hanno fatto ricorso alla maternità surrogata. Basti pensare che il bimbo per un certo periodo è stato privato dell’identità e della cittadinanza, che hanno un’importanza fondamentale come chiarito anche dall’articolo 7 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, tanto più che, in assenza di documenti, il bimbo non poteva frequentare una scuola. Pertanto, per la Corte, a prescindere da ogni valutazione di carattere etico, le conseguenze sono state molto pesanti. Di qui la condanna allo Stato che, però, non è tenuto a disporre il ritorno del bimbo dai ricorrenti (anche perché il bambino aveva già instaurato rapporti con la nuova famiglia). Lo Stato deve invece versare 20mila euro a titolo di danno non patrimoniale e 10mila per le spese processuali sostenute dai ricorrenti.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/scatta-il-limite-dellordine-pubblico-per-la-maternita-surrogata-allestero.html

1 Risposta
  • mianto
    febbraio 2, 2015

    In questo caso, non avendo il bambino nessun legame biologico con la coppia, si tratta più di adozione illegale che di maternità surrogata. Riconoscendo il bambino come figlio della coppia, si legittimerebbero tutte quelle adozioni per le quali basterebbe pagare una coppia in difficoltà per ottenere l’abbandono all’estero di un bambino. Si ritornerebbe indietro di varie decine di anni, quando bastava pagare un avvocato che si procurava un bambino pagando per ottenerne l’abbandono.Essere allontanato dai genitori biologici perché venduti non è un danno per il bambino?

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